Regolamento›Capo IV
Art. 102
In vigore dal 23 nov 1911
Le carte, che vengono versate nell'archivio, devono essere, di regola, accompagnate dagli indici e protocolli relativi, nonché da un inventario firmato dal capo dell'ufficio che esegue il versamento.
Degli atti riservati e di quelli provenienti da magistrature, amministrazioni, corporazioni soppresse, si fa inventario particolare.
La consegna si fa per processo verbale da un impiegato, delegato dall'ufficio che esegue il versamento. Le carte devono essere ordinate, con indicazione dell'anno, della natura, dell'oggetto, della classe e del numero d'ordine in corrispondenza precisa con l'inventario. Il trasporto è sempre a spese dell'ufficio che fa il versamento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1911-10-02;1163#art-r-102