RegolamentoCapo IV

Art. 105

In vigore dal 23 nov 1911
I documenti dei quali si voglia fare studio sono comunicati a chi li domanda nella sala a ciò specialmente assegnata. I soci delle RR. deputazioni di storia patria e delle società storiche costituite in ente morale e delle RR. accademie, su domanda delle rispettive segreterie, possono esaminare e prender copia dei documenti per uso letterario o scientifico, quando ciò sia possibile, in sale appartate dell'archivio, senza obbligo delle formalità e delle indicazioni richieste dall' del presente regolamento. Le facilitazioni a qualunque titolo concesse dal presente articolo non importano la deroga di tutte le disposizioni regolamentari ed in ispecie di quelle concernenti la pubblicità degli atti. È vietata, in ogni caso, l'asportazione di carte dagli archivi, anche a titolo di temporaneo trasferimento, in locali, sia pure contigui, delle RR. deputazioni od accademie o società storiche od altri uffici salvo il disposto dell'.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1911-10-02;1163#art-r-105

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