Regolamento›Capo III
Art. 91
In vigore dal 23 nov 1911
Gli studiosi sono ammessi gratuitamente a far ricerche, letture copie per uso letterario o scientifico, purchè ne chiedano licenza indicando chiaramente lo scopo dei loro studi ed assoggettandosi alle disposizioni regolamentari.
È sempre in facoltà del sopraintendente o direttore di sospendere la concessione, salvo ad accordarla nuovamente quando fosse cessato il motivo della sospensione.
La licenza deve essere rinnovata ogni anno e, nel corso dell'anno ogni volta che lo studioso intenda mutare lo scopo delle sue ricerche.
Quando vi sia fondata ragione di ritenere che il richiedente valga dell'ottenuta autorizzazione per lavori di lucro immediati per cui l'erario risenta un danno, per la perdita dei diritti stabiliti, il sopraintendente o direttore dovrà revocare la concessione.
Non potrà ottenere la concessione chi abbia subite condanne o trovi in una delle incapacità che importino la perdita dei diritti elettorali e chi, per abusi, sia stato escluso da altri archivi o biblioteche.
Storico versioni
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