RegolamentoCapo III

Art. 96

In vigore dal 23 nov 1911
Compiuta la ricerca, l'ispezione, o lettura, la direzione rilascia al richiedente la liquidazione dell'ammontare definitivo dei diritti dovuti, e, sulla esibizione della medesima, il ricevitore del registro, fino a concorrenza dell'ammontare dei diritti di archivio effettivamente dovuti, converte il deposito in introito definitivo. L'eventuale eccedenza del deposito sarà restituita al depositante, che ne rilascerà ricevuta a tergo della quietanza di deposito.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1911-10-02;1163#art-r-96

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Art. 96 Che approva l'annesso regolamento per gli archivi di Stato. — Testo vigente | Portale Normativo