RegolamentoCapo III

Art. 98

In vigore dal 23 nov 1911
Qualora la somma anticipatamente versata, o depositata risulti insufficiente, il ricevitore, trascorsi i tre mesi dall'avviso di cui al precedente articolo, agirà contro il richiedente per la riscossione della differenza, valendosi del procedimento stabilito dalla legge 24 dicembre 1908, n. 797. Gli atti completamente pagati e non ritirati nel termine di due anni sono dal ricevitore restituiti all'archivio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1911-10-02;1163#art-r-98

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Art. 98 Che approva l'annesso regolamento per gli archivi di Stato. — Testo vigente | Portale Normativo