RegolamentoCapo IV

Art. 103

In vigore dal 23 nov 1911
Il sopraintendente o direttore o un funzionario all'uopo delegato verifica lo stato delle carte presentate alla consegna, e l'esattezza del loro inventario; trovandole scomposte, lacere, deperite, ne sospende l'accettazione, fa constatare mediante verbale lo stato di esse e ne riferisce al ministero dell'interno. Le carte ricevute sono classificate e ripartite a norma dell' del presente regolamento. Per le carte non ordinate, nè inventariate che appartengono ad antiche serie ordinate e inventariate o ne sono compimento, viene conservato il metodo di classificazione antecedentemente usato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1911-10-02;1163#art-r-103

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 103 Che approva l'annesso regolamento per gli archivi di Stato. — Testo vigente | Portale Normativo