RegolamentoCapo IV

Art. 108

In vigore dal 23 nov 1911
La biblioteca è dal sopraintendente o direttore data in custodia ad un impiegato, il quale, con regolare verbale, ne assume la responsabilità, in baso all'inventario debitamente aggiornato. La biblioteca serve specialmente agli impiegati dell'archivio: però gli studiosi possono chiedere nella sala di studio i libri necessari alle loro ricerche. L'impiegato incaricato delle funzioni di bibliotecario dovrà tenere un registro dal quale risulti il movimento giornaliero di entrata e di uscita dei libri. Annualmente si procederà alla verificazione della consistenza totale della biblioteca in rapporto ai nuovi acquisti, facendone menzione nella relazione prescritta dal precedente .
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urn:nir:stato:regio.decreto:1911-10-02;1163#art-r-108

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Art. 108 Che approva l'annesso regolamento per gli archivi di Stato. — Testo vigente | Portale Normativo