Regolamento›Capo IV
Art. 108
89 / 126In vigore dal 23 nov 1911
La biblioteca è dal sopraintendente o direttore data in custodia ad un impiegato, il quale, con regolare verbale, ne assume la responsabilità, in baso all'inventario debitamente aggiornato.
La biblioteca serve specialmente agli impiegati dell'archivio: però gli studiosi possono chiedere nella sala di studio i libri necessari alle loro ricerche.
L'impiegato incaricato delle funzioni di bibliotecario dovrà tenere un registro dal quale risulti il movimento giornaliero di entrata e di uscita dei libri.
Annualmente si procederà alla verificazione della consistenza totale della biblioteca in rapporto ai nuovi acquisti, facendone menzione nella relazione prescritta dal precedente .
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1911-10-02;1163#art-r-108