RegolamentoTitolo IV

Art. 113

In vigore dal 23 nov 1911
Il funzionario predetto sarà responsabile della custodia dei documenti pei quali sia riconosciuta la necessità del restauro e di essi si darà carico in apposito registro firmato volta per volta da lui e dal sopraintendente. Uguale norma dovrà seguirsi per i documenti che le direzioni di altri archivi, debitamente autorizzate caso per caso dal ministero, trasmettano al laboratorio pel restauro. Avvenuto il restauro ed effettuata la riconsegna dei documenti, si procederà alle conseguenti operazioni di discarico, facendone constare dal registro.
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Art. 113 Che approva l'annesso regolamento per gli archivi di Stato. — Testo vigente | Portale Normativo