Regolamento›Capo IV
Art. 110
In vigore dal 23 nov 1911
Nessun libro può essere portato fuori dell'archivio, tranne che per oggetto di studio personale, dagli impiegati dell'archivio e sotto la responsabilità del sopraintendente o direttore.
Di ogni libro che si ottiene di consultare deve essere data ricevuta, che sarà restituita dal bibliotecario, quando l'opera gli verrà riconsegnata; la restituzione dei libri dovrà avere luogo, in ogni caso, entro due mesi dalla consegna.
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