RegolamentoCapo IV

Art. 109

In vigore dal 23 nov 1911
Il ministero invia a ciascun archivio la raccolta degli atti del Governo, la Gazzetta ufficiale del Regno ed un esemplare di tutte le pubblicazioni sugli archivi fatte a spese dello Stato, nonché i bollettini e gli elenchi della Consulta araldica.
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Art. 109 Che approva l'annesso regolamento per gli archivi di Stato. — Testo vigente | Portale Normativo