Regolamento›Capo IV
Art. 109
In vigore dal 23 nov 1911
Il ministero invia a ciascun archivio la raccolta degli atti del Governo, la Gazzetta ufficiale del Regno ed un esemplare di tutte le pubblicazioni sugli archivi fatte a spese dello Stato, nonché i bollettini e gli elenchi della Consulta araldica.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1911-10-02;1163#art-r-109