Art. 109
RegolamentoCapo IV

Art. 109

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In vigore dal 23 nov 1911
Il ministero invia a ciascun archivio la raccolta degli atti del Governo, la Gazzetta ufficiale del Regno ed un esemplare di tutte le pubblicazioni sugli archivi fatte a spese dello Stato, nonché i bollettini e gli elenchi della Consulta araldica.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1911-10-02;1163#art-r-109