Regolamento›Titolo IV
Art. 116
In vigore dal 23 nov 1911
All'assunzione in servizio temporaneo degli operatori od al loro licenziamento sarà provveduto con decreto ministeriale; nell'atto di nomina sarà determinata la misura della retribuzione mensile.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1911-10-02;1163#art-r-116