RegolamentoTitolo V

Art. 120

In vigore dal 23 nov 1911
Compete all'amministrazione delle singole provincie a cui carico grava la spesa pel mantenimento dei rispettivi archivi la determinazione delle piante organiche del personale, le quali, per numero di impiegati e per misura di retribuzioni, non potranno essere inferiori a quelle stabilite dagli antichi ordinamenti. A ciascun archivio è preposto un archivista provinciale, assistito da un primo aiutante, che ne fa le veci e da uno o più secondi aiutanti ed altri impiegati ed uscieri. Tale personale fa parte degli organici delle rispettive provincie, alle cui amministrazioni competono i provvedimenti sulle nomine, sui congedi, sulle aspettative, sui collocamenti a riposo, sulle pensioni e su tutta quanto concerne la carriera degl'impiegati. Spettano anche alle amministrazioni provinciali i provvedimenti disciplinari a carico del personale degli archivi rispettivi; ove esse trascurino l'esercizio della podestà disciplinare, questa sarà avocata ai prefetti, i quali provvederanno con decreti motivati, impugnabili nel termine di 30 giorni con ricorso gerarchico al ministro dell'interno.
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Art. 120 Che approva l'annesso regolamento per gli archivi di Stato. — Testo vigente | Portale Normativo