RegolamentoTitolo V

Art. 125

In vigore dal 23 nov 1911
Pel presidente e pei membri del Consiglio per gli archivi del Regno attualmente in carica il quadriennio della nomina decorrerà dalla data della pubblicazione del presente regolamento. Dalla medesima data decorrerà il biennio di nomina dei membri elettivi della Giunta attualmente in carica.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1911-10-02;1163#art-r-125

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Art. 125 Che approva l'annesso regolamento per gli archivi di Stato. — Testo vigente | Portale Normativo