RegolamentoTitolo V

Art. 122

In vigore dal 23 nov 1911
Nei concorsi per titoli, di cui al precedente , è in facoltà delle rispettive amministrazioni provinciali stabilire i requisiti in conformità dei propri regolamenti organici; è, però, obbligatorio il possesso nei candidati al posto di archivista del diploma di idoneità conseguito nella scuola di paleografia e dottrina archivistica e di scienze ausiliarie annessa ad un archivio di Stato, ovvero di un titolo equipollente. Nei concorsi per esame al grado medesimo, quando non sia prescritto il possesso del suddetto titolo, sono obbligatorie le prove scritte di paleografia o di dottrina archivistica, giusta programma da approvarsi dal ministero, sentita la Giunta del Consiglio per gli archivi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1911-10-02;1163#art-r-122

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Art. 122 Che approva l'annesso regolamento per gli archivi di Stato. — Testo vigente | Portale Normativo