RegolamentoTitolo V

Art. 123

In vigore dal 23 nov 1911
Ai concorsi al posto di archivista provinciale, salva l'osservanza del disposto del precedente (prima parte) saranno sempre ammessi, senza limitazioni di titoli o di requisiti di età, di domicilio, ecc., tutti gli archivisti e primi aiutanti degli altri archivi provinciali, purchè siano in possesso di regolare atto di nomina, convalidato dal ministero. Analogamente saranno ammessi ai concorsi al posto di primo aiutante tutti i primi e secondi aiutanti che si trovino nelle suindicate condizioni. L'eventuale ammissione ai concorsi di estranei sarà determinata e regolata dalle amministrazioni provinciali. Al ministero dell'interno, in seguito ad apposita relazione del proprio commissario, spetta la finale approvazione degli atti di ciascun concorso e la convalidazione delle conseguenti nomine, udita la Giunta del Consiglio per gli archivi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1911-10-02;1163#art-r-123

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