Regolamento›Capo III
Art. 100
In vigore dal 23 nov 1911
A nessuno degli impiegati è permesso di accettare in deposito o in pagamento le somme dovute per ricerche e copie.
Agli ispettori demaniali che fanno verifiche negli archivi saranno esibite tutte le domande ricevute, e il registro prescritto coll'articolo precedente. Essi dovranno riscontrare la concordanza dei dati risultanti dagli uffici del registro con quelli dei registri tenuti presso l'ufficio di protocollo e presso la direzione dell'archivio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1911-10-02;1163#art-r-100