RegolamentoCapo III

Art. 97

In vigore dal 23 nov 1911
Le copie dei documenti, collazionate e contrassegnate in ogni foglio dall'impiegato che le copiò e dal sopraintendente o direttore, ovvero da un impiegato a ciò specialmente delegato, saranno autenticate dal sopraintendente o direttore con la propria sottoscrizione e col bollo dell'archivio. L'archivio invia direttamente all'ufficio del registro le copie, estratti, certificati e simili colla dettagliata liquidazione in margine, possibilmente nella prima pagina, dei diritti dovuti, e ne dà alla parte contemporaneo avviso, con invito ad effettuare il ritiro degli atti. Gli atti inviati all'ufficio del registro devono essere accompagnati da duplice elenco, nel quale la direzione dell'archivio segnerà per ciascun atto il cognome, nome e recapito del richiedente, la natura dell'atto, il numero dei fogli impiegati, l'ammontare dei diritti dovuti, le date ed i numeri delle bollette in precedenza rilasciate dal competente ricevitore. Per le copie, gli elenchi dovranno pure indicare se la spedizione è in forma semplice od esecutiva. Un esemplare degli elenchi viene restituito all'archivio con dichiarazione del ricevimento. Il ricevitore liquida le tasse di bollo, e se l'importo dovuto per tasso o diritti di archivio non sia stato già introitato a titolo definitivo, provvede alla regolarizzazione dell'incasso, conteggiando il fatto deposito.
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Art. 97 Che approva l'annesso regolamento per gli archivi di Stato. — Testo vigente | Portale Normativo