Art. 100
RegolamentoCapo III

Art. 100

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In vigore dal 23 nov 1911
A nessuno degli impiegati è permesso di accettare in deposito o in pagamento le somme dovute per ricerche e copie. Agli ispettori demaniali che fanno verifiche negli archivi saranno esibite tutte le domande ricevute, e il registro prescritto coll'articolo precedente. Essi dovranno riscontrare la concordanza dei dati risultanti dagli uffici del registro con quelli dei registri tenuti presso l'ufficio di protocollo e presso la direzione dell'archivio.
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