Regolamento›Capo IV
Art. 103
84 / 126In vigore dal 23 nov 1911
Il sopraintendente o direttore o un funzionario all'uopo delegato verifica lo stato delle carte presentate alla consegna, e l'esattezza del loro inventario; trovandole scomposte, lacere, deperite, ne sospende l'accettazione, fa constatare mediante verbale lo stato di esse e ne riferisce al ministero dell'interno.
Le carte ricevute sono classificate e ripartite a norma dell' del presente regolamento.
Per le carte non ordinate, nè inventariate che appartengono ad antiche serie ordinate e inventariate o ne sono compimento, viene conservato il metodo di classificazione antecedentemente usato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1911-10-02;1163#art-r-103