Regolamento›Titolo III›Capo I
Art. 75
In vigore dal 23 nov 1911
I sopraintendenti o direttori degli archivi di Stato e gli archivisti degli archivi provinciali delle provincie napoletane e siciliane rilasciano tutte le copie delle sentenze e delle deliberazioni delle autorità giudiziarie, che debbono servire per copie esecutive, salvo a: cancellieri delle corti, dei tribunali e delle preture, da cui i singoli atti originali promanano, di apporvi la formula esecutiva.
Le anzidette copie sono autenticate dal sopraintendente, direttori o archivista o da chi ne fa le veci e trasmesse in via ufficiale alle cancellerie delle corti, dei tribunali o delle preture, da cui furono rispettivamente pronunziate le sentenze o emesse le deliberazioni.
I cancellieri poi annoteranno in apposito registro le copie alle quali fu da essi apposta la formula esecutiva.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1911-10-02;1163#art-r-75