Regolamento›Titolo III›Capo I
Art. 76
In vigore dal 23 nov 1911
A tutela del carattere demaniale insito negli atti di Stato, salvo quanto dispone la legge 20 giugno 1909, n. 364, spetta a prefetti, ai sopraintendenti ed ai direttori degli archivi di Stato qualora si abbia notizia dell'esistenza presso privati, per qualsiasi causa, di carte antiche o documenti di pubbliche amministrazioni e quando tali atti siano stati o sieno per essere posti in vendita, di promuoverne, quando ciò non dipenda da un fatto doloso (nel qual caso sarà denunziato il fatto all'autorità competente), l'acquisto o rivendicazione, con domanda in via giudiziaria, premesse le cautele che le leggi civili consentono, per evitare i possibili occultamenti.
Accadendo la morte di magistrati o funzionari pubblici o di persone che abbiano avuti pubblici incarichi, massime diplomatici o ministeriali, presso cui si abbia ragione di ritenere che si trovino atti di spettanza dell'amministrazione, il prefetto, di sua iniziativa, od in seguito ad avviso del sopraintendente o del direttore dell'archivio di Stato, avrà cura di fare quanto è necessario perché tali atti vengano trasferiti tosto nell'archivio al quale spettano per ragione di materia e di luogo, promuovendo, ove sia d'uopo, anche in tal caso, l'azione giudiziaria, premessa, occorrendo, la richiesta al pubblico ministero di valersi delle facoltà di cui all'art. 849, n. 3, del codice di procedura civile.
Di tali uffici dovranno i prefetti e le direzioni degli archivi di Stato dar notizia al ministero dell'interno al quale saranno poi trasmessi gli inventari delle carte in ogni guisa ricuperate.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1911-10-02;1163#art-r-76