Regolamento›Capo II
Art. 78
In vigore dal 23 nov 1911
Gli atti che hanno carattere puramente storico, letterario o scientifico; le sentenze ed i decreti dei magistrati; le decisioni e i decreti delle autorità governative amministrative; gli atti dello stato civile delle persone; gli atti delle provincie, dei comuni e dei corpi morali occorrenti alla loro amministrazione; gli atti necessari all'esercizio dei diritti elettorali, alla prova dei servizi civili e militari ed allo svincolo delle cauzioni dei contabili dello Stato, sono pubblici qualunque sia la loro data.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1911-10-02;1163#art-r-78