RegolamentoCapo II

Art. 78

In vigore dal 23 nov 1911
Gli atti che hanno carattere puramente storico, letterario o scientifico; le sentenze ed i decreti dei magistrati; le decisioni e i decreti delle autorità governative amministrative; gli atti dello stato civile delle persone; gli atti delle provincie, dei comuni e dei corpi morali occorrenti alla loro amministrazione; gli atti necessari all'esercizio dei diritti elettorali, alla prova dei servizi civili e militari ed allo svincolo delle cauzioni dei contabili dello Stato, sono pubblici qualunque sia la loro data.
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Art. 78 Che approva l'annesso regolamento per gli archivi di Stato. — Testo vigente | Portale Normativo