RegolamentoCapo II

Art. 82

In vigore dal 23 nov 1911
Le disposizioni dei precedenti a 80 sono applicabili agli archivi di deposito delle amministrazioni governative e centrali e provinciali e, in quanto sia possibile, anche ai rispettivi archivi correnti.
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Art. 82 Che approva l'annesso regolamento per gli archivi di Stato. — Testo vigente | Portale Normativo