RegolamentoCapo III

Art. 84

In vigore dal 23 nov 1911
Tutti possono fare ricerca, chiedere ispezioni, lettura o copia dei documenti che sono dichiarati pubblici, le autorità governative con nota ufficiale, i privati con istanza su carta da bollo da cent. 50, contenente l'indicazione della natura e della data, certa o presunta, dei documenti richiesti e colla precisa indicazione altresì del cognome, nome e recapito del richiedente. L'esercizio della facoltà di cui nel presente articolo per parte dei privati è condizionato al pagamento dei diritti di archivio stabiliti cogli articoli successivi. La riscossione di tali diritti è fatta per mezzo degli uffici del registro che, nella città, sedi di archivio, sono incaricati della riscossione dei proventi dei servizi pubblici.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1911-10-02;1163#art-r-84

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Art. 84 Che approva l'annesso regolamento per gli archivi di Stato. — Testo vigente | Portale Normativo