RegolamentoCapo II

Art. 81

In vigore dal 23 nov 1911
Qualora sopraintendenti, direttori ed impiegati di archivio intendano valersi, per loro particolari pubblicazioni, di documenti non pubblici, devono chiedere apposita autorizzazione al ministero, indicando sommariamente il contenuto dei documenti stessi e lo scopo delle pubblicazioni. Allorchè le domande siano presentate da impiegati dipendenti, i sopraintendenti o direttori debbono accompagnarle col loro motivato parere.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1911-10-02;1163#art-r-81

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Art. 81 Che approva l'annesso regolamento per gli archivi di Stato. — Testo vigente | Portale Normativo