Regolamento›Capo III
Art. 85
In vigore dal 29 dic 1916
COMMA ABROGATO DAL DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 OTTOBRE 1916, N. 1687.
COMMA ABROGATO DAL DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 OTTOBRE 1916, N. 1687.
L'ispezione o lettura di documenti si deve sempre fare alla presenza dell'impiegato al quale ne è affidata temporaneamente la custodia, nelle ore stabilite dal regolamento e in quelle specialmente determinate dal sopraintendente o direttore.
Le ricerche di atti amministrativi, giudiziari e quello di atti nobiliari, genealogici o araldici per ragioni di privato interesse, sono sempre soggette al pagamento dei diritti d'archivio.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1911-10-02;1163#art-r-85