Art. 85
RegolamentoCapo III

Art. 85

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In vigore dal 29 dic 1916
COMMA ABROGATO DAL DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 OTTOBRE 1916, N. 1687. COMMA ABROGATO DAL DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 OTTOBRE 1916, N. 1687. L'ispezione o lettura di documenti si deve sempre fare alla presenza dell'impiegato al quale ne è affidata temporaneamente la custodia, nelle ore stabilite dal regolamento e in quelle specialmente determinate dal sopraintendente o direttore. Le ricerche di atti amministrativi, giudiziari e quello di atti nobiliari, genealogici o araldici per ragioni di privato interesse, sono sempre soggette al pagamento dei diritti d'archivio.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1911-10-02;1163#art-r-85