Art. 82
RegolamentoCapo II

Art. 82

41 / 126
In vigore dal 23 nov 1911
Le disposizioni dei precedenti a 80 sono applicabili agli archivi di deposito delle amministrazioni governative e centrali e provinciali e, in quanto sia possibile, anche ai rispettivi archivi correnti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1911-10-02;1163#art-r-82