Regolamento›Capo II
Art. 82
41 / 126In vigore dal 23 nov 1911
Le disposizioni dei precedenti a 80 sono applicabili agli archivi di deposito delle amministrazioni governative e centrali e provinciali e, in quanto sia possibile, anche ai rispettivi archivi correnti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1911-10-02;1163#art-r-82