Regolamento›Titolo III›Capo I
Art. 74
In vigore dal 3 nov 1933
Le provincie, i comuni e le istituzioni pubbliche di beneficenza non potranno procedere ad alcuna eliminazione di atti, dei qual reputino inutile l'ulteriore conservazione, se non in seguito ad apposita deliberazione motivata dei rispettivi consigli, cui dovrà esser allegato l'elenco descrittivo delle carte da eliminarsi. Tali deliberazioni saranno assoggettate a speciale approvazione per parte dei prefetti, previo nulla osta da concedersi dai sopraintendenti o direttori degli archivi di Stato competenti per circoscrizione.
Quando il soprintendente o direttore non creda di poter concedere il nulla osta in base agli elementi forniti dall'Amministrazione proponente lo scarto, ne riferisce al Ministero dell'interno, il quale decide definitivamente ogni contestazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1911-10-02;1163#art-r-74