RegolamentoTitolo IICapo I

Art. 27

In vigore dal 23 nov 1911
Non potranno essere assunti collaboratori o applicati straordinari sotto qualsivoglia denominazione, neanche in qualità di alunni onorari, apprendisti non retribuiti, ecc., ecc. Gli impiegati degli archivi di Stato non possono essere, neanche temporaneamente, applicati ad uffici o servizi estranei all'amministrazione archivistica; presso gli archivi di Stato non possono essere comandati impiegati di altre amministrazioni.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1911-10-02;1163#art-r-27

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Art. 27 Che approva l'annesso regolamento per gli archivi di Stato. — Testo vigente | Portale Normativo