RegolamentoTitolo IICapo I

Art. 24

In vigore dal 23 nov 1911
Gl'impiegati addetti ad un archivio dove non sia istituita la scuola di paleografia e dottrina archivistica, saranno destinati dal ministero a sostenere gli esami presso altro archivio dove la scuola abbia sede. Essi saranno considerati in missione ed avranno diritto alle indennità di viaggio e di soggiorno, a norma delle vigenti disposizioni.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1911-10-02;1163#art-r-24

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Art. 24 Che approva l'annesso regolamento per gli archivi di Stato. — Testo vigente | Portale Normativo