Regolamento›Titolo II›Capo I
Art. 23
In vigore dal 23 nov 1911
Durante il periodo del tirocinio gli alunni di lª categoria seguiranno la scuola di paleografia e dottrina archivistica di cui al capo V del presente titolo, dedicandosi nel tempo stesso ai lavori di archivio che fossero loro assegnati dai sopraintendenti o direttori.
La frequenza ai corsi è obbligatoria fino al conseguimento del diploma d'idoneità.
Negli archivi nei quali non esiste scuola di paleografia e dottrina archivistica, il direttore o, sotto la sua vigilanza, un impiegato di prima categoria da lui designato, insegnerà le materie indicate nel programma d'esame della scuola stessa.
Per il personale addetto all'archivio di Stato di Firenze avranno effetto legale i corsi di paleografia e dottrina archivistica istituiti presso il R. istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1911-10-02;1163#art-r-23