Regolamento›Titolo II›Capo I
Art. 25
In vigore dal 23 nov 1911
Sono dispensati dall'esame di paleografia e dottrina archivistica ma non dalla frequenza alla scuola durante il periodo del tirocinio, gli alunni forniti del diploma di approvazione nell'esame finale nel corso di paleografia e scienze ausiliarie della storia presso il R. istituto di studi superiori, pratici e di perfezionamento in Firenze ovvero dell'attestato di approvazione precedentemente conseguite, nella scuola di paleografia e dottrina archivistica annessa ad un archivio di Stato del Regno.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1911-10-02;1163#art-r-25