RegolamentoCapo II

Art. 28

In vigore dal 23 nov 1911
Le promozioni alla lª classe dei sopraintendenti e dei primi aiutanti sono conferite esclusivamente per titolo di merito; quelle alla lª ed alla 2ª classe dei direttori e primi archivisti, per la prima metà per titolo di merito e per la seconda metà per anzianità. Tutte le altre promozioni di classe sono conferite in ragione di tre quarti per anzianità e di un quarto per titolo di merito. Le promozioni del personale di servizio si conferiscono per anzianità senza demerito.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1911-10-02;1163#art-r-28

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