Regolamento›Capo II
Art. 30
In vigore dal 23 nov 1911
Costituisce titolo di merito la qualifica di ottimo, riconosciuta dalla Giunta del Consiglio per gli archivi.
Tale qualifica è attribuita agli impiegati che, oltre all'aver dato prova costante di operosità e diligenza e tenuto ottima condotta, si sono distinti nell'esercizio delle proprie funzioni; sarà pure tenuto conto delle pubblicazioni di lavori scientifici da essi fatte.
Per gli impiegati di 2ª categoria costituisce anche titolo di merito il conseguimento del diploma di idoneità della scuola di paleografia e dottrina archivistica.
Privano della qualità di ottimo:
1° una qualunque punizione prevista dal testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, nella quale l'impiegato sia incorso negli ultimi dodici mesi;
2° l'indugio non giustificato a raggiungere, in caso di trasferimento o d'incarico temporaneo, la residenza o il luogo indicato all'impiegato;
3° il rifiuto, senza giustificato motivo, di prolungare, per esigenze di servizio, l'orario normale.
Non si tiene conto dei fatti anteriori all'ultima promozione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1911-10-02;1163#art-r-30