RegolamentoTitolo IICapo I

Art. 26

In vigore dal 23 nov 1911
I posti di usciere di ultima classe, che non siano riservati, per legge, ai sotto ufficiali, sono conferiti dal ministro, su proposta delle direzioni locali. Gli aspiranti, i cui nomi, presso ciascun archivio, vengono iscritti in apposito elenco, in ordine di presentazione delle domande, debbono giustificare il possesso dei requisiti di cittadinanza, di immunità penale di buona condotta e di idoneità fisica prescritti per le nomine agli impieghi dello Stato; debbono inoltre dimostrare di saper leggere e scrivere correntemente. Non possono conseguire la nomina coloro che abbiano superata l'età di 35 anni. A parità delle altre condizioni costituiscono titoli di preferenza secondo l'ordine in cui sono indicati: 1° i servizi analoghi anteriormente prestati presso amministrazioni governative; 2° i gradi conseguiti nell'esercito, nell'armata e nei corpi delle guardie di città, di finanza e delle carceri; 3° gli attestati di benemerenza per atti di valore o per servizi nell'interesse pubblico; 4° il diploma di licenza elementare od altro titolo scolastico superiore al certificato di compimento del corso elementare inferiore.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1911-10-02;1163#art-r-26

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Art. 26 Che approva l'annesso regolamento per gli archivi di Stato. — Testo vigente | Portale Normativo