Regolamento›Titolo II›Capo I
Art. 27
27 / 126In vigore dal 23 nov 1911
Non potranno essere assunti collaboratori o applicati straordinari sotto qualsivoglia denominazione, neanche in qualità di alunni onorari, apprendisti non retribuiti, ecc., ecc.
Gli impiegati degli archivi di Stato non possono essere, neanche temporaneamente, applicati ad uffici o servizi estranei all'amministrazione archivistica; presso gli archivi di Stato non possono essere comandati impiegati di altre amministrazioni.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1911-10-02;1163#art-r-27