Art. 6

In vigore dal 7 giu 1911
La Commissione stabilirà con regolamento interno da approvarsi dal ministro di grazia e giustizia, le norme per l'ordinamento dell'ufficio e per le attribuzioni di ciascun impiegato. Stabilirà inoltre con lo stesso regolamento le modalità per l'esercizio degli impianti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1911-03-26;435#art-6

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