Art. 3

In vigore dal 7 giu 1911
La Commissione delibera su quanto si riferisce alla ulteriore assegnazione e adattamento dei locali, alla loro manutenzione e conservazione, all'acquisto e riparazione dei mobili, ai servizi di riscaldamento, di ventilazione, di refrigeramento, di illuminazione e a quegli altri che si ritengano necessari. Delibera inoltre sulla nomina del personale occorrente pei detti servizi, provvede alla relativa sorveglianza e disciplina, e da avviso su tutte le richieste relative all'uso dei locali e dei mobili.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1911-03-26;435#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo