Art. 3
In vigore dal 7 giu 1911
La Commissione delibera su quanto si riferisce alla ulteriore assegnazione e adattamento dei locali, alla loro manutenzione e conservazione, all'acquisto e riparazione dei mobili, ai servizi di riscaldamento, di ventilazione, di refrigeramento, di illuminazione e a quegli altri che si ritengano necessari.
Delibera inoltre sulla nomina del personale occorrente pei detti servizi, provvede alla relativa sorveglianza e disciplina, e da avviso su tutte le richieste relative all'uso dei locali e dei mobili.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1911-03-26;435#art-3