Art. 5

In vigore dal 3 giu 1917
L'ufficio dipendente della Commissione è diretto dal funzionario del genio civile che fa parte della Commissione stessa ed è composto da un numero di impiegati non superiore a sei, dei quali tre scelti fra gli aiutanti dell'ufficio del genio civile o dell'ufficio tecnico di finanza, nominati dai ministri dai quali dipendono i detti uffici; e gli altri fra i funzionari di cancelleria e segreteria giudiziarie, nominati dal ministro di grazia e giustizia. Ai funzionari del genio civile e dell'ufficio di finanza sarà corrisposta l'indennità stabilita dal testo unico approvato con R. decreto 3 settembre 1906, n. 522; a quelli di cancelleria e segreteria giudiziarie sarà corrisposta la indennità annua di lire cinquecento. Ai funzionari tecnici non spetterà l'indennità di trasferta nel perimetro della città, ai sensi dell'art. 21 del citato testo unico. All'ufficio è altresì annesso il personale di lavoro di cui all'unita tabella.

Note all'articolo

  • Il Decreto Luogotenenziale 22 aprile 1917, n. 770 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A parziale deroga degli articoli 2 e 5 del R. decreto 26 marzo 1911, n. 435, in caso di temporanea assenza, l'ingegnere del genio civile che fa parte della Commissione per la manutenzione e conservazione del Palazzo di giustizia in Roma, potra' essere sostituito nel detto incarico e nella direzione dell'ufficio tecnico dipendente dalla Commissione suddetta dal piu' anziano dei funzionari del genio civile addetti all'ufficio medesimo".

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urn:nir:stato:regio.decreto:1911-03-26;435#art-5

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