Art. 1
In vigore dal 7 giu 1911
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Vista la legge 9 febbraio 1911, n. 77;
Ritenuta la necessità di fissare con regolamento le norme per la manutenzione e la conservazione del palazzo di giustizia in Roma;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro guardasigilli, ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti, di concerto col ministro dei lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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L'Amministrazione del palazzo di giustizia in Roma è alla diretta dipendenza del ministro di grazia e giustizia, che vi provvede a mezzo della divisione incaricata del servizio delle sedi giudiziarie e di una apposita Commissione nominata con decreto Ministeriale.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1911-03-26;435#art-1