Art. 4
In vigore dal 6 lug 1912
Le deliberazioni della Commissione sono soggette all'approvazione del Ministero.
Pei lavori ordinari di manutenzione dei locali e dei mobili provvede la Commissione a mezzo dell'ingegnere del genio civile, che fa parte di essa, senza preventiva autorizzazione, nei limiti della somma annuale che sarà stabilita da perizia del genio civile, da approvarsi dal Ministero.
Su tale somma il Ministero emetterà dei Mandati di anticipazione o a disposizione a favore del detto ingegnere, il quale ne dovrà rendere conto nei modi prescritti dalla Regge a dal regolamento sulla contabilità generale dello Stato.
Pei lavori straordinari di manutenzione ne limiti fissati dalla legge 17 luglio 1910, n. 511, la Commissione farà compilare volta per volta dall'ufficio da essa dipendente apposita perizia da approvarsi dal Ministero e ne curerà l'esecuzione per mezzo dell'ufficio medesimo, il quale vi provvederà a seconda dei casi e delle istruzioni ricevute, in amministrazione o mediante cottimo da stipularsi con imprenditori di sua fiducia.
Pei lavori di somma urgenza, il presidente della Commissione, nel disporre la compilazione della perizia, potrà richiedere al Ministero l'autorizzazione per l'immediata esecuzione di essi, indicandone l'approssimativo importo. La somma urgenza dovrà essere documentata con apposito verbale da allegarsi alla perizia.
Ogni altra spesa sarà autorizzata dal Ministero nei modi ordinari, e l'esecuzione dei lavori verrà affidata all'ufficio del genio civile.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1911-03-26;435#art-4