Art. 7
In vigore dal 7 giu 1911
L'esercizio e la manutenzione degli impianti e tutti gli altri servizi occorrenti possono essere dati in appalto, su proposta della Commissione, la quale curerà anche l'adempimento degli obblighi da parte dei concessionari, a mezzo dell'ingegnere del genio civile che è, fra i suoi componenti, preposto all'ufficio di cui all'.
Agli appalti provvederà il Ministero di grazia e giustizia.
In caso d'appalto il personale di cui nella annessa tabella sarà proporzionalmente ridotto.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1911-03-26;435#art-7