Art. 8
In vigore dal 19 set 1924
La Commissione si riunirà normalmente una volta al mese. Ai componenti della Commissione che siano funzionari dello Stato sarà corrisposta per ogni seduta l'indennità corrispondente al grado che loro spetterebbe se si recassero in missione a norma del R. decreto 14 settembre 1862, n. 840; ai due rappresentanti i Consigli dell'ordine degli avvocati e dei procuratori la indennità sarà di lire venti.
Tabella del personale di lavoro.
N. 22 operai addetti alla pulizia a L. 3.50 al giorno
» 4 custodi per gli ascensori a » 3.50 id.
» 1 fabbro-meccanico a..... » 5.00 id.
» 2 muratori a......... » 4.50 id.
» 2 manuali a......... » 3.00 id.
» 1 stagnaro-vetraio a..... » 3.80 id.
» 1 elettricista a....... » 4.50 id.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 26 marzo 1911.
VITTORIO EMANUELE.
Luzzatti - Fani- Sacchi.
Visto, il guardasigilli: Finocchiaro - Aprile.
Note all'articolo
- Il Regio D.L. 28 agosto 1924, n. 1398, convertito senza modificazioni dalla L. 25 marzo 1926, n. 503, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Sono soppresse le indennita' stabilite nell'art. 8 del R. decreto 26 marzo 1911, n. 435, ai componenti la Commissione per la conservazione e l'amministrazione del palazzo di giustizia in Roma, salvo l'applicazione dell'art. 63 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1911-03-26;435#art-8