Art. 2
In vigore dal 29 mar 1992
La commissione è composta da un numero di magistrati pari a quello degli uffici che si trovano allocati nel palazzo di giustizia, dal capo dell'ufficio preposto al servizio dell'edilizia giudiziaria presso il Ministero di grazia e giustizia, nonché da un rappresentante del consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori di Roma, da un ingegnere del provveditorato regionale per le opere pubbliche per il Lazio, designato dal Ministro dei lavori pubblici, e da un funzionario di cancelleria o di segreteria giudiziaria, designato, di concerto, dai capi degli uffici giudiziari. I magistrati sono designati dai rispettivi capi degli uffici giudiziari.
La commissione è presieduta dal presidente della Corte di cassazione o dal magistrato da lui delegato; l'ufficio di segreteria è disimpegnato dal funzionario di cancelleria o di segreteria.
I magistrati ed il funzionario di cancelleria o segreteria restano in carica per due anni e non possono essere confermati che pel biennio successivo.
Nelle deliberazioni a parità di voti prevale quello del presidente.
Note all'articolo
- Il Decreto Luogotenenziale 22 aprile 1917, n. 770 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A parziale deroga degli articoli 2 e 5 del R. decreto 26 marzo 1911, n. 435, in caso di temporanea assenza, l'ingegnere del genio civile che fa parte della Commissione per la manutenzione e conservazione del Palazzo di giustizia in Roma, potra' essere sostituito nel detto incarico e nella direzione dell'ufficio tecnico dipendente dalla Commissione suddetta dal piu' anziano dei funzionari del genio civile addetti all'ufficio medesimo".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1911-03-26;435#art-2