StatutoCapo II

Art. 6

In vigore dal 23 feb 1911
L'economo: 1° provvede alla gestione economica del Comitato; 2° sovraintende e cura in generale, tutto quanto si attiene alla gestione finanziaria dell'Istituto, fornendo al Comitato centrale i criteri generali per la compilazione dei bilanci.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1910-12-08;942#art-s-6

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Art. 6 Che erige in ente morale l'Istituto nazionale per l'incremento della educazione fisica in Italia e ne approva l'annesso statuto. — Testo vigente | Portale Normativo