Statuto›Capo II
Art. 6
In vigore dal 23 feb 1911
L'economo:
1° provvede alla gestione economica del Comitato;
2° sovraintende e cura in generale, tutto quanto si attiene alla gestione finanziaria dell'Istituto, fornendo al Comitato centrale i criteri generali per la compilazione dei bilanci.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1910-12-08;942#art-s-6