Statuto›Capo II
Art. 4
In vigore dal 23 feb 1911
Il Comitato centrale elegge nel proprio seno e per la durata di un anno l'Ufficio di presidenza, composto del presidente, di due vice presidenti, di un economo e di un segretario generale.
Scaduti di ufficio, sono rieleggibili.
L'Ufficio di presidenza:
1° promuove la formazione dei Comitati provinciali e coloniali;
2° attua i provvedimenti necessari per lo svolgimento dell'opera dell'Istituto, con facoltà di farsi coadiuvare da speciali Commissioni;
3° formola le proposte da sottoporsi al Comitato;
4° compila i bilanci preventivo e consuntivo;
5° determina le funzioni del personale di segreteria e provvede all'ammissione in servizio del basso personale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1910-12-08;942#art-s-4