Statuto›Capo I
Art. 1
In vigore dal 23 feb 1911
STATUTO.
.
L'Istituto nazionale per l'incremento dell'educazione fisica in Italia, fondato in Roma nel luglio del 1906, ed eretto in ente morale con R. decreto 8 dicembre 1910, si propone:
a) di coordinare fra loro le varie istituzioni che abbiano per fine l'uno o l'altro ramo dell'educazione fisica;
b) di promuovere la fondazione di sodalizi, campi, palestre, scuole, ricreatori e altri che vi si attenga, nonché la pubblicazione di periodici, opuscoli e altri modi di propaganda e di popolarizzazione;
c) di dare impulso allo studio di tutto quanto interessa il progresso scientifico, didattico e tecnico in materia;
d) di ricercare e suggerire ogni mezzo giovevole ai fini dell'Istituto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1910-12-08;942#art-s-1